Al fine di garantire l’attuazione dell’articolo 35, comma 15-quinquies, del DPR 633/72, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria.
Questo quanto definito dall'Agenzia con la pubblicazione del Provvedimento del 3 dicembre 2019 n. 1415522.
Circa le modalità e i criteri di selezione delle partite Iva da chiudere, queste vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.
A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo viene inviata una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR).
Entro 60 giorni dalla ricezione, il contribuente che ravvisi elementi non considerati o valutati erroneamente, può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
A sua volta l'Agenzia, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, potrà archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.