Pubblicato in GU n. 233 del 4 ottobre 2019, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 agosto 2019 n. 106 contenente le modalità di rilascio dell'abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie e della tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati, nonchè i casi di incompatibilità, diniego, sospensione, revoca dell'iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
Le disposizioni entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Requisiti per l'iscrizione
Costituiscono requisiti generali per l'iscrizione:
- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili e politici;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 9;
- non essere iscritto in nessuno degli albi professionali relativi ai soggetti elencati al comma 3, lettere a), b), c) e ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro);
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne definitive, salvo gli effetti della riabilitazione, per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o dei reati previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale, nonche' per uno dei reati contro la pubblica amministrazione, per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni. Ai fini del presente comma, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato;
- non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Situazioni di incompatibilità
L'attività di assistenza tecnica non può essere esercitata nella regione o nelle province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.
L'attività di assistenza tecnica non può essere esercitata, altresì, nella regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente ai sensi della legge 20 maggio2016, n. 76.
L'attività di assistenza tecnica è, altresì, incompatibile:
- con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
- con la qualita' di socio illimitatamente responsabile o amministratore di societa' di persone, aventi quale finalita' l'esercizio di attivita' di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualita' di amministratore unico o consigliere delegato di societa' di capitali, anche in forma cooperativa, nonche' con la qualita' di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilita' non sussiste se l'oggetto della attivita' della societa' e' limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonche' per gli enti e consorzi pubblici e per le societa' a capitale interamente pubblico;
- con lo svolgimento di lavoro subordinato, salvi i casi di rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2.