L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 23 settembre 2019 n. 82, ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e elettrici o ibridi, di cui all’articolo 1, commi da 1031 a 1041 e da 1057 a 1064, della legge di bilancio 2019.
I nuovi codici tributo che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo dovranno utilizzare in compensazione, tramite modello F24, per sfruttare il credito d'imposta a loro spettante, sono:
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“6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018”.
Tale codice tributo deve essere utilizzato dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi, per recuperare, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'importo del contributo, quale credito d’imposta, che hanno corrisposto al venditore quale rimborso del contributo che a sua volta quest'ultimo ha corrisposto, mediante compensazione col prezzo di acquisto, ai soggetti che hanno acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica.
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“6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”.
Tale codice tributo deve essere utilizzato dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi, per recuperare, esclusivamente in compensazione, l'importo del contributo, quale credito d’imposta, che hanno corrisposto al venditore quale rimborso del contributo che a sua volta quest'ultimo ha corrisposto, mediante compensazione col prezzo di acquisto, ai soggetti che hanno acquistano,anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia nell'anno 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e.
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto.