HOME

/

FISCO

/

ACCISE

/

DEPOSITI FISCALI E REGIME IVA PER BENZINA E GASOLIO: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

2 minuti, 20/09/2019

Depositi Fiscali e regime IVA per benzina e gasolio: chiarimenti dell'Agenzia

Chiarimenti dell'Agenzia sulla nuova disciplina dei depositi fiscali e del regime Iva per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili, per contrastare l'evasione

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 18 del 07/08/2019
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) ha introdotto misure di contrasto all’evasione IVA, in relazione all’immissione in consumo da un deposito fiscale o all’estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8 del Testo Unico Accise, di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili.

In particolare, la nuova disciplina è finalizzata a contrastare condotte fraudolente riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici illecitamente immessi in consumo in Italia per finalità di autotrazione. Al riguardo, si ricorda che il deposito fiscale, disciplinato dal citato TUA in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di accisa, consente agli operatori economici di disporre di strutture ove custodire i prodotti nazionali e di provenienza comunitaria in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’attribuzione della destinazione finale al consumo.

Le disposizioni in commento, pertanto, riguardano i depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione di cui all’articolo 23, comma 1, del TUA.

Le predette misure antifrode previste dalla Legge di bilancio 2018 “…influenzano indirettamente taluni profili legati al regime del deposito fiscale ed alla figura del destinatario registrato… per assicurare il versamento dell’IVA…”, disponendo che l’immissione in consumo da un deposito fiscale o l’estrazione da un deposito di un destinatario registrato dei prodotti, di cui al comma 937 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2018, è subordinato al versamento diretto dell’IVA all’Erario, con modello F24 senza possibilità di compensazione.

Alla luce della novella legislativa, pertanto, i depositi in commento, pur non essendo depositi IVA, di cui all’articolo 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, ne assumono alcune caratteristiche mutuandone, seppure in parte, la relativa disciplina.

In relazione all’assolvimento dell’IVA, le nuove norme riguardano solo i casi in cui i carburanti per motori, rispettivamente immessi in consumo o estratti, sono di proprietà di soggetto terzo rispetto all’esercente l’impianto.
Sono, inoltre, previste deroghe al ricorrere delle quali le richiamate disposizioni non trovano applicazione, per cui i meccanismi di assolvimento dell’IVA restano quelli ordinari.

A seguito delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 7 agosto 2019 n. 18, che qui alleghiamo, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disciplina, in vigore dal 1° febbraio 2018, sui depositi fiscali e del regime Iva per benzina gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA ACCISE ACCISE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 07.08.2019 n 18/E
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ACCISE · 17/12/2024 Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre

In GU il decreto MEF con le regole per pagare le accise di prodotti immessi in consumo tra il 1° ed il 15 dicembre

Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre

In GU il decreto MEF con le regole per pagare le accise di prodotti immessi in consumo tra il 1° ed il 15 dicembre

Punti vendita ricariche di gioco: codice tributo per versare il tributo annuo

L'ADE istituisce il codice tributo per versare quanto dovuto dai punti vendita di ricarica dei conti di gioco

Decreto Accise: approvato ieri, con misure amministrative

Il CdM n 100 ha approvato tra l'altro un Dlgs sulla revisione delle Accise: si tratterebbe di norme amministrative e norme su gas naturale e energia elettrica

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.