L'Agenzia delle Entrate ha definito con Provvedimento del 31 luglio 2019 n. 660057 le modalità e i termini per consentire, ai soggetti beneficiari delle detrazioni relative a interventi di efficienza energetica e rischio sismico, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.
Vengono inoltre definite anche le modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi.
Cosa devono fare i beneficiari della detrazione
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, l’opzione da parte dei soggetti beneficiari delle detrazioni, va comunicata all’Agenzia delle entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet istituzionale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
La comunicazione può essere presentata anche agli uffici delle Entrate, utilizzando l'apposito Modello di Comunicazione dell'opzione, che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata.
Calcolo dell'importo del contributo e dello sconto
Lo sconto è pari alla detrazione dell’imposta lorda spettante per gli interventi effettuati di ecobonus e sismabonus, in base alle spese sostenute fino al 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento.
L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi. L’importo dello sconto praticato, non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati.
Cosa deve fare il fornitore
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione, in cinque quote annuali di pari importo.
A tal fine il fornitore deve:
- preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.