Per effetto delle modifiche introdotte con l'art. 13 bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione de D.L. n. 34/2019 ( Decreto Crescita), viene ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si ritiene, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.
L'Agenzia delle Dogane con la Nota del 18 luglio 2019 n. 83760/RU che qui alleghiamo, ha ricordato infatti che l’esonero riguardava, come specificato dalla sopracitata Nota delle Dogane del 2017 n. 113015, tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre.
Ora il ripristinato obbligo di denuncia fiscale è reintrodotto per tutte queste categorie di attività a decorrere dal 30 giugno 2019.
Con la reintroduzione di tale obbligo si ripropongono le problematiche connesse ai riflessi che, sulla disciplina tributaria fissata dal Testo Unico delle Accise, derivano dall'applicazione del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ove sono stati individuati una serie di procedimenti afferenti l'avvio e lo svolgimento di attività per le quali trovano applicazione gli istituti in cui si traduce la semplificazione amministrativa, prevedendo fattispecie per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva allo sportello unico (SUAP) ed i suoi riflessi sul procedimento tributario.