MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 luglio 2019
Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore. (19A05100) (GU n.186 del 9-8-2019)
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»
Visto in particolare l'art. 9, comma 2 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, che prevede che l'impresa sociale debba depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte;
Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008 recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n.117 del 2017 sopra citato, che prevede che gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro debbano depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet,
il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivita' esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte;
Ritenuto pertanto di procedere congiuntamente alla definizione delle predette linee guida relative alle imprese sociali ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale e agli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali ed aventi ricavi rendite proventi o entrate
superiori ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 «Codice del Terzo settore», al fine di garantire la necessaria omogeneita' delle suddette linee guida;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 20 aprile 2018;
Acquisito il parere favorevole della Cabina di regia di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 117 del 2017 nella seduta del 7 marzo 2019;
Decreta:
Art. 1 - Adozione delle linee guida
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 3 - Entrata in vigore
1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione.
2. Dal medesimo esercizio cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2019
In allegato il testo completo con le Linee Guida