L'INPS ha emanato ieri una nuova circolare, la n. 106-2019 che integra e sostituisce la precedente (n. 36 del 5 marzo 2019) in merito ai due nuovi tipo di riscatto agevolato dei periodi non coperti da contribuzione:
- pace contributiva per chi non ha alcun versamento precedente al 1996 con detraibilità al 50% degli oneri
- riscatto agevolato della laurea con costo a forfait di 5240 euro annui, se conseguita dopo il 1996
L’Istituto adatta le indicazioni alle novità intervenute con la conversione del decreto n. 4-2019 in legge n. 26-2019. Per entrambi i riscatti il calcolo del beneficio pensionistico viene effettuato con il metodo contributivo.
In tema di PACE CONTRIBUTIVA (articolo 20, commi da 1 a 6), ovvero il riscatto di periodi non coperti da contribuzione ( massimo di cinque anni, anche non continuativi), per chi non ha contributi versati prima del 1996 ; l'istituto ricorda che la norma è sperimentale dal 2019 al 2021 e precisa che:
- per le richieste dal 30 marzo scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione), il periodo da riscattaredeve collocarsi fra il 1 gennaio dell’anno in cui si colloca il primo contributo e il 31 12 dell’anno dell’ultimo contributo accreditato e comunque non oltre il 28 gennaio 2019 ( la norma del decreto legge invece parlava di date esatte, iniziali e finali, dei contributi versati .
- i periodi riscattati saranno parificati sotto ogni aspetto alla contribuzione da lavoro
- la rateizzazione potra avvenire in 120 rate mensili, invece che 60.
- L'accredito della contribuzione versata avverrà alla data del saldo e nel caso di interruzione dei pagamenti INPS riconoscerà l’accredito dei periodi coperti da quanto versato.
Per quanto riguarda il RISCATTO DI LAUREA AGEVOLATO, l'istituto precisa che i potenziali beneficiari sono coloro che abbiano studiato - per i periodi in corso - dal 1996 in poi e, in particolare, per chi ha studiato solo in parte dopo il 1995, i periodi in corso successivi potranno essere riscattati a scelta:
- con l'importo a forfait di 5.240 euro l’anno o
- in modo proporzionale con aliquota Ivs utilizzando l’imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane di lavoro.
L’Istituto ricorda infine che la detraibilità del 50 % degli oneri della pace contributiva non si applica al nuovo riscatto agevolato della laurea. In questo caso l'onere è solo deducibile fiscalmente.