In vigore dallo scorso 11 luglio la direttiva Ue 2019/983 del 5 giugno 2019, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
La direttiva 2019/983 approvata dal Parlamento e dal Consiglio europei, introduce importanti modifiche alla direttiva 2004/37/Ce, stabilendo che, alla luce dei dati scientifici, è necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile ( Viene infatti introdotta nella tabella una colonna con nota "Cute") .
Sono state introdotte alcune innovazioni all'allegato III della direttiva 2004/37/Ce, per quanto riguarda i valori limite di esposizione ad alcune sostanze, parametri fondamentali per la gestione del rischio. Inoltre vengono introdotte diverse novità per quanto riguarda alcune sostanze cancerogene e mutagene:
- cadmio e di molti dei suoi composti inorganici,
- berillio e dei suoi composti inorganici, 'acido arsenico e dei suoi sali,
- formaldeide, 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) («MOCA»).
Queste sostanze sono utilizzate in diversi settori produttivi , a partire , in maniera massiccia e generalizzata, da quello sanitario.
La direttiva prevede dei periodi transitori per agevolare i datori di lavori nel passaggio ai nuovi parametri. Ad esempio:
- per la formaldeide viene stabilito un periodo di transizione di cinque anni, anche se si raccomanda di cercare di rispettare da subito il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione"ove possibile";
- per quanto riguarda l'acido arsenico la direttiva prevede un periodo di transizione di quattro anni, a causa della oggettiva difficoltà a rispettare il valore limite di 0,01 mg/m3 .
La direttiva detta anche altre disposizioni in materia di farmaci citotossici.
Gli Stati membri dovranno recepire queste nuove disposizioni entro l'11 luglio 2021; di conseguenza entro tale termine anche l'Italia dovrà adeguare la disciplina del Dlgs 81/2008 Testo unico sulla sicurezza.
Va ricordato che il nostro testo unico all'articolo 225 del Dlgs 81/2008 stabilisce già che per il datore di lavoro sussiste l'obbligo di evitare o ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con sostenze non nocive o , se non è tecnicamente possibile provvedere affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché ciò sia tecnicamente possibile.
l'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII Si osservi che la violazione di tali disposizioni comporta a carico del datore di lavoro e del dirigente la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (articolo 262, comma 2, lettera a, del Dlgs 81/2008).