L'INPS ha pubblicato nella circolare del 17.06.2019 n. 90 le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.
In particolare per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o “regime forfettario, determinato ai sensi dell’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190/2014”.
Per i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), l’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Con la circolare n. 25 del 13/2/2019 sono state chiarite le aliquote e le modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali e, per gli iscritti alla Gestione separata, con le circolari n. 18 del 31/1/2018 e n. 19 del 6/2/ 2019.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il 2019 :
- entro il 1° luglio 2019 o il 31 luglio 2019, (per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2018 e primo acconto per l’anno 2019) ed
- entro il 2 dicembre 2019 (secondo acconto 2019).
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 2 luglio e il 31 luglio 2019 (saldo 2018 e primo acconto 2019) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
La circolare si occupa anche dei casi di compensazione :
Compensazione per artigiani e commercianti
L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2018 e l'importo che si intende compensare.
Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2019-PF” tramite modello F24 con anno di riferimento 2017, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF”.
Compensazione Gestione separata
Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del Quadro RR, sezione II, del modello “Redditi 2019-PF”, indicando il 2018 come periodo di riferimento in F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2019) che con altri tributi.
Le somme a credito riferite all’anno 2017, utilizzate in compensazione tramite modello unificato F24 entro la data di presentazione della dichiarazione modello “Redditi 2019-PF”, devono essere indicate esclusivamente nel rigo RR8, colonna 6.