Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 6 giugno 2019 n. 56, in merito al corretto trattamento fiscale degli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e percepiti da persone fisiche non imprenditori, alla luce delle modifiche apportate all'art. 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dalla legge di bilancio 2018.
Si conferma l'applicazione del regime transitorio di tassazione degli utili, al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, ovvero "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.
Nel caso in esame, nel 2016 era stata deliberata la distribuzione dell'utile prodotto nell'anno 2010 e l'erogazione ai soci prevista entro il 2018, ancorché la norma sopra citata, faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, l'Agenzia ritiene e chiarisce che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.
Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili.
Cosa deve fare la Società emittente
Si ricorda che in base al regime previgente di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell’esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia (in forza di appositi decreti ministeriali) in relazione all’aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell’utile.
La misura del 40%, prevista dall’abrogato primo periodo del comma 1 del citato articolo 47, ed applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31dicembre 2007, è stata elevata al 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 1, del decreto del MEF del 2 aprile 2008).
Successivamente, la misura del 49,72 è stata elevata a 58,14% (decreto del MEF del 26 maggio 2017) con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Inoltre, tali decreti prevedono, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
La società emittente dovrà tenere separata evidenza delle riserve di utili prodotti:
- fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
e ne darà separata evidenza nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, ai sensi di quanto previsto nei citati decreti ministeriali.
Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, deve essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.