Pronte le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 31 maggio 2019 n. 167878, per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni:
- Sicilia,
- Calabria,
- Sardegna,
- Campania,
- Basilicata,
- Abruzzo,
- Molise
- e Puglia,
con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si trasferisce la residenza si considera il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione), beneficiando in tal modo di un’imposta sostitutiva pari al 7% da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
Ricordiamo che tale disposizione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, prevedendo che a partire dal periodo di imposta 2019, la persona fisica titolare di redditi da pensione di fonte estera che presenta i requisiti di cui all’articolo 24-ter, commi 1 e 2, del TUIR può optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui al medesimo articolo 24-ter.
Come esercitare l'opzione
L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
Nella dichiarazione dei redditi il contribuente, tra l’altro, indica:
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 8 dell’articolo 24-ter del TUIR;
- lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR;
- l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del TUIR.
Versamento dell’imposta
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7 per cento sui redditi prodotti all’estero.
Con successiva risoluzione verrà istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.