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ADDIZIONALE IRES PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: NUOVI CODICI TRIBUTO

2 minuti, 16/05/2019

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari: nuovi codici tributo

Ridenominazione del codice tributo 2025 e nuovi codici per il versamento da parte degli intermediari finanziari e della Banca d'Italia, dell'addizionale IRES prevista dalla Legge di stabilità 2016

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 49 del 16/05/2019
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovi codici tributo e ridenominazione del codice tributo “2025” per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all'IRES per gli intermediari finanziari, compresa la Banca d'Italia, lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 16 maggio 2019 n. 49.

Ricordiamo in merito che gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la Banca d'Italia, come previsto dalla legge di stabilità 2016, sono tenuti ad applicare all’aliquota Ires ordinaria un’addizionale del 3,5 punti percentuali.

Per distinguere i versamenti della suddetta addizionale all’IRES dai versamenti dell’imposta corrisposta con l’aliquota ordinaria, si istituiscono i seguenti codici tributo del modello F24 per i pagamenti a titolo di acconto:

  • “2041” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
  • “2042” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “2025”, istituito con la risoluzione n. 42/E del 23 aprile 2014 per il versamento dell’addizionale IRES di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (applicata solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013), come di seguito ridenominato:

  • “2025” denominato “Addizionale IRES per gli intermediari finanziari - Saldo - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “2025” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Per i codici tributo “2025” e “2041”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Tag: DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 16.05.2019 n. 49
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