Con Provvedimento del 18 aprile 2019 n. 100372, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (articolo 14, Dl 63/2013), nonchè per la cessione del credito relativo alla detrazione per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso articolo 14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (successivo comma 2-quater 1).
Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, viene stabilito che:
- coloro che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dall’Irpef o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir, i quali, quindi, non potrebbero fruire della detrazione (no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuati gli interventi o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione;
- tutti gli altri soggetti possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.
L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito, e con le medesime funzionalità, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario.
Modalità e termini di comunicazione
La cessione del credito è comunicata:
- utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
- o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, il predetto modulo può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d’identità del firmatario.
I dati relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari sono comunicati:
- entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
- o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, dal 7 maggio al 12 luglio 2019.