Con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è stata introdotta, a far data dal 1° gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE. Con la Circolare del 18 dicembre 2014 n. 171, che qui alleghiamo, l'Inps illustra i principi normativi e fornisce le prime indicazioni operative per l’applicazione della nuova normativa relativa all’ISEE.
L'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo i seguenti principi:
- l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- l’eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e la rideterminazione delle soglie per le prestazioni;
- il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 in attuazione del suddetto articolo 5 ha profondamente riformato la disciplina previgente (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221) che è stata abrogata a far data dai 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell’attestazione.
Pertanto, essendo stato pubblicato il decreto nella G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), le nuove norme entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.
La nuova disciplina prevede delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.
Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.
Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:
- ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- ISEE Università: per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza;
- ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard»;
- ISEE Sociosanitario-Residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio);
- ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne;
- ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazionenell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).