A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016 n. 42, il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità.
L'inps con Circolare del 25 luglio 2016 n. 137 fornisce chiarimenti in merito.
In particolare:
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sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
Pertanto, per effetto di tale disposizione, questi trattamenti quali, ad esempio:- indennità di accompagnamento,
- le pensioni di invalidità,
- le indennità di frequenza,
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le indennità di comunicazione,
non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS.
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sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:- le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori;
- la retta per l’ospitalità alberghiera;
- le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.