Pronta la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1° Aprile 2019 n. 6 che fornisce in maniera dettagliata chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti, introdotta dal Dl 119/2018 (articoli 6 e 7).
L’articolo 6 del DL 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto:
- atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio,
nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro entro il 24 ottobre 2018.
L’individuazione delle liti definibili va, quindi, effettuata tenendo conto della natura tributaria della materia oggetto di giudizio, del soggetto parte pubblica in giudizio e della tipologia di atto impugnato.
Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, che viene individuato a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui “Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
La definizione di cui all’articolo 6 presenta rilevanti differenze rispetto alla pregressa definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dall’articolo 11 del DL 50/2017, che non era limitata ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ma comprendeva anche quelli concernenti gli atti di mera riscossione. Tale forma di definizione nasceva, infatti, a completamento dell’effetto definitorio relativo alle controversie interessate dalla prima definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, contemplata dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.
Inoltre, la definizione introdotta dall’articolo 6, a differenza di quella disciplinata dall’articolo 11 del DL n. 50 del 20173, modula le somme dovute in rapporto allo stato e al grado in cui si trova la singola controversia.
Il successivo articolo 7 del DL n. 119 del 2018 prevede, alla lettera b) del comma 2, la possibilità, per le società o associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI, di avvalersi, in determinati casi e a determinate condizioni, della definizione agevolata delle liti, con una modulazione delle somme dovute differente rispetto a quella prevista dall’articolo 6.
Ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, le indicate modalità di definizione sono precluse se l’ammontare delle imposte accertate o in contestazione, relativamente ad ogni periodo d’imposta per il quale pende la controversia, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, contestata. In tal caso, rimane comunque ferma la possibilità, per le società o associazioni sportive dilettantistiche, di avvalersi della definizione agevolata prevista dall’articolo 6.