Definite dall'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 15 marzo 2019 n. 62274, le regole, le modalità e la tempistica per la regolarizzazione degli errori formali che non incidono sulla base imponibile, sull’imposta e sul pagamento.
Ricordiamo che con la definizione agevolata (di cui ai commi da 1 a 8 dell’articolo 9 del DL 119/2018) possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale.
Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.
Perfezionamento della regolarizzazione
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
- la rimozione delle irregolarità od omissioni
- e il versamento di 200,00 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24.
Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Modalità di pagamento e scadenze
Il versamento può essere effettuato:
-
in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 maggio 2019
- e la seconda entro il 2 marzo 2020.
-
oppure mediante versamento in un'unica soluzione:
- entro il 31 maggio 2019.
Con Risoluzione del 21 marzo 2019 n. 37 l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24:
- “PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018”.
In sede di compilazione del modello F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate);
in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.
Il comma 3 dell’articolo 9 del DL 119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”, la quale va effettuata entro il 2 marzo 2020. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni.
La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 2 marzo 2020 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le