Con la pubblicazione in GU del 07.01.2019 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, sono state apportate modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche.
In sintesi, dal 1° gennaio 2019:
- per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Pertanto, l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 23 aprile 2019 (il 20 aprile cade di sabato e il 22 è festivo).
A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI), riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
- mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
- oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto, ovvero “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014”.