L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 28 febbraio 2019 n. 32, ha fornito chiarimenti su diversi incentivi previsti dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, legge 145/2018), ovvero:
- sugli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti,
- sulle detrazioni fiscali per l’installazione dei punti di ricarica
- e sulla rottamazione di mezzi ad alte emissioni di Co2;
oltrechè fornire anche le prime indicazioni relative all’imposta sui veicoli inquinanti (Ecotassa), dovuta sulle auto acquistate e immatricolate dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti
Le misure incentivanti l’acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di CO2 (commi da 1031 a 1042).
Il contributo riconosciuto all’acquirente del veicolo spetta, in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da base emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).
Il contributo, che non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 e della circostanza per cui l'acquisto avvenga o meno alla contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.
Il venditore riconosce il contributo all’acquirente sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente l’impresa costruttrice o importatrice dell’auto rimborsa l’importo al venditore e lo recupera a sua volta sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Detrazione sulle spese delle colonnine per i veicoli elettrici
Consiste in una detrazione fiscale del 50%, su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese di acquisto e installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, tale detrazione spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.
Incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti
I commi da 1057 a 1064 prevedono incentivi in caso di acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2, al fine di favorire l'acquisto di veicoli ecologici ed eliminare progressivamente dalla circolazione i mezzi di trasporto più inquinanti.
Tale misura incentivante prevede il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con
il prezzo di acquisto del veicolo nuovo (ossia, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto) ai sensi del comma 1057.
Ecotassa sull'acquisto dei veicoli più inquinanti
La legge di Bilancio 2019 ha introdotto un’imposta sull’acquisto di autovetture nuove con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 CO2 g/km (Ecotassa). L’imposta è dovuta da chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori alla soglia stabilita dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.