L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 18 febbraio 2019 n. 39209, ha pubblicato il Modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie (Modello DCT/18), aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, con le relative istruzioni.
Ricordiamo che l'agevolazione consente di chiudere le controversie con il fisco evitando sanzioni e interessi, a patto che l’atto introduttivo del primo grado di giudizio sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e che, alla data della domanda di definizione agevolata, non sia stata già emessa pronuncia definitiva.
Modalità e termine di presentazione della domanda
Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.
La trasmissione va effettuata:
- direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet
www.agenziaentrate.gov.it. La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione, se l'importo non supera i 1.000 euro, oppure in un numero massimo di 20 rate trimestrali nei termini previsti dall’articolo 6 del DL n. 119 del 2018.
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.
Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade:
- il 31 agosto,
- il 30 novembre,
- il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate fissate che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.