L'Inps ha pubblicato gli importi delle aliquote contributive per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2019, con Circolare del 13 febbraio 2019 n. 25, che risultano essere:
-
per gli Artigiani pari alla misura del 24%
già raggiunta nel 2018 (titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni) -
per i Commercianti pari alla misura del 24,09%
(lo 0,09% è dovuto a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale) -
pari alla misura del 21,45% (Artigiani) e 21,54% (Commercianti) per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni
per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
E' inoltre dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2019, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per l'anno 2019, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.878,00. Il contributo per l’anno 2019 dovuto per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.143,00.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.818,16 |
€ 3.832,45 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.413,27 |
€ 3.427,56 |
Contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale
Il contributo per l'anno 2019 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.878,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 47.143,00.
Per i redditi superiori a € 47.143,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Riepilogando, le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00 |
24% |
24,09% |
superiore a € 47.143,00
|
25%
|
25,09%
|
|
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 47.143,00
|
21,45%
|
21,54%
|
superiore a € 47.143,00
|
22,45%
|
22,54%
|
Tale contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2019.
Per l'anno 2019 il "massimale" di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.572,00 (€ 47.143,00 più € 31.429,00), per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2019, ad € 102.543,00.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
||
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 19.171,57 |
€ 19.242,27 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 17.167,98 |
€ 17.238,69 |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva |
||
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 25.164,32 |
€ 25.256,60 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 22.549,47 |
€ 22.641,76 |
Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
-
per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito:
- 16 maggio 2019
- 20 agosto 2019
- 18 novembre 2019
- 17 febbraio 2020
- in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto 2019, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24”.
Nel testo della circolare sono specificati tutti i calcoli per la definizione della contribuzione a saldo e per le specifiche istruzioni su :
- Imprese con collaboratori
- Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
- Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208