Il Decreto Semplificazioni (Dl 135/2018) diventa legge.
La Camera, il 7 febbraio ha approvato in via definitiva, con 275 voti favorevoli, 206 voti contrari e 27 astenuti, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL del 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (A.C. 1550).
Il testo approvato dalla Camera è praticamente identico a quello trasmesso dal Senato il 30 gennaio, in quanto il Governo ha posto la questione di fiducia sul provvedimento.
In allegato il testo del Decreto Semplificazioni 2019 approvato da Camera e Senato e convertito in legge, nonchè il Dossier di lettura
Tra le novità, segnaliamo l’articolo 1-bis, introdotto al Senato, che reca semplificazioni riferite a diversi istituti agevolativi.
Anzitutto, si consente l'accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE.
Si dispone l'inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019.
Viene infine modificata la disciplina del regime forfettario, consentendo l’accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro - attuali o precedenti - ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.
Il comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.
In particolare, il vigente comma 23 del richiamato articolo 3 preclude l'accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non abbiano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo). Con le modifiche in esame, l'accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del comma 23, e cioè a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018.
Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:
- prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
- seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
- rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.