A seguito della pubblicazione del decreto 4 maggio 2018, sul credito d’imposta introdotto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, sono pervenuti numerosi quesiti, provenienti sia da associazioni di categoria che da singole imprese, su taluni profili applicativi dell’agevolazione.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti con Circolare del 3 dicembre 2018 n. 412088, rinviando a una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti concernenti sia i profili generali e sia i profili fiscali della disciplina agevolativa.
In sintesi le caratteristiche più importanti della disciplina agevolativa:
Si ricorda anzitutto che l’agevolazione introdotta dalla legge n. 205 del 2017 è stata introdotta per il solo anno 2018 (rectius: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017) e si configura come un regime di aiuti alla formazione, in esenzione da notifica, in quanto concesso nei limiti e alle condizioni previste per tale categoria di aiuti dal regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente stabilito dall’art. 31 dello stesso regolamento.
Per quanto riguarda l’individuazione delle spese ammissibili, si ricorda che la disciplina in esame considera rilevanti ai fini del calcolo del beneficio esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili; intendendosi per personale dipendente, ai fini del credito d’imposta, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato).
Con l’ulteriore precisazione che, in caso di personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili come discente, il costo aziendale delle ore o giornate di formazione, così come determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del citato decreto 4 maggio 2018, si assume per l’intero importo; mentre, nel caso di personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti indicati dall’Allegato A della citata legge n. 205 del 2017, che partecipi alle attività formative in veste di docente o tutor, il suddetto costo aziendale effettivamente sostenuto non può comunque eccedere il linite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante allo stesso dipendente. Non assumono, dunque, rilievo ai fini del calcolo del beneficio le altre voci di costo indicate dal citato articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, quali, a titolo esemplificativo: quelle relative ai docenti esterni all’impresa, quelle relative all’ammortamento dei beni strumentali impiegati nelle attività di formazione ammissibili o ai materiali utilizzati nello svolgimento delle attività.
Per quanto riguarda, invece, la misura del beneficio, la disciplina ha fissato al 40% delle spese ammissibili l’intensità dell’aiuto attribuibile, in luogo della percentuale del 50% prevista dal citato articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014. Si ricorda, inoltre, che la percentuale del 40% si applica indistintamente a tutte le imprese e per tutto il personale, non essendosi avvalso il legislatore della facoltà prevista dallo stesso articolo 31 di maggiorare la misura del beneficio in ragione delle dimensioni dell’impresa o della situazione del personale dipendente (lavoratori svantaggiati, lavoratori disabili).
Questi gli argomenti sui quali sono forniti chiarimenti:
- Condizioni di applicabilità del credito d’imposta: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali
- Modalità di svolgimento delle attività formative: ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning” e requisiti per i controlli
- Attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo: adempimenti formali e documentali
- Cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.