Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (testo aggiornato al 19.08.2022) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14), è stato pubblicato in GU del 14.02.2019 n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6.
Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:
- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
- e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze
In allegato il testo del decreto e la Relazione illustrativa.
Entrata in vigore in due momenti a seconda delle disposizioni
Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
Ai fini dell’entrata in vigore del decreto legislativo, vi è una distinzione tra le disposizioni:
- le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 15 agosto 2020, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo,
- alcune disposizioni sono destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure, così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (articoli 27, comma 1 e 350), o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali (articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore trenta giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 16 marzo 2019, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.
(Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto).
| Procedure di soluzione della crisi/insolvenza | Articoli |
1 | Procedura di composizione assistita | 12-25, 1-10, 344-345, 389-390 |
2 | Piano attestato di risanamento | 56, 37, 39, 1-10, 342, 389-390 |
3 | Accordo di ristrutturazione dei debiti | 57-62, 44, 45, 48, 52-55, 64, 1-10, 341-342, 389-390 |
4 | Concordato preventivo | 84-120, 40, 42, 44-48, 52-55, 1-10, 341-342, 389-390 |
5 | Transazione fiscale | 63, 389-390 |
6 | Sovraindebitamento | 65-73, 344-345, 351-352, 348, 389-390 |
7 | Concordato minore | 74-83 |
8 | Liquidazione controllata sovraindebitato | 268-277 |
9 | Esdebitazione del sovraindebitato | 282-283 |
10 | Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | 1-11, 26-43, 49-55, 121-239, 317-340, 346-347, 359-367, 389-390 |
11 | Concordato giudiziale (ex fallimentare) | 240-253, 389-390 |
12 | Disciplina della liquidazione x le società | 254-267 |
13 | Esdebitazione | 278-281 |
14 | Procedure per gruppi | 284-292 |
15 | Liquidazione coatta amministrativa | 293-316, 343 |
16 | Amministrazione straordinaria | 350 |
17 | Iniziative ministeriali | 353-355 |
18 | Albo professionisti | 356-358 |
19 | Norme sui lavoratori | 368 |
20 | Norme di coordinamento con altre leggi | 369-374, 385-388 |
21 | Modifiche al codice civile | 375-384 |
Tra le principali novità:
- si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
- si introduce un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e comunque del più elevato soddisfacimento dei creditori;
- si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale;
- si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
- si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
- si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
- si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
- si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.