Nel Cassetto fiscale dei contribuenti titolari di partita Iva, arrivano le comunicazioni dell'Agenzia, relative alle differenze riscontrate tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
La comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo ha lo scopo di consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Agenzia, e quindi in grado di giustificare la presunta anomalia, arriva all’indirizzo PEC attivato o, qualora tale indirizzo non sia attivo o non sia registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria, e in ogni caso, è consultabile anche nel proprio “Cassetto fiscale”.
Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento dell'8 ottobre 2018 n. 237975 dove vengono indicate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21, Dl 78/2010, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016 (“comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”), da cui risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.
I dati contenuti nella lettera per la compliance
Nel Cassetto fiscale sono resi disponibili i seguenti dati:
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui sopra;
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importo della somma delle operazioni relative a:
- cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione in questione;
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
- dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
- ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).
I contribuenti che si trovano concordi con quanto segnalato dall’Agenzia delle Entrate, possono regolarizzare gli errori o le omissioni commessi mediante il ravvedimento operoso, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.