Al fine di assicurare la corretta applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4, la legge che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi, e promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza, con la Circolare del 1° ottobre 2018, n. 3708/c, che qui alleghiamo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti richiesti dalla legge 4/2013 per l’iscrizione delle associazioni rappresentative di professioni “non regolamentate” nel relativo Elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
Tra i chiarimenti si segnala quello relativo all'attestato che le associazioni possono rilasciare.
Nel caso, infatti, di associazioni che intendano rilasciare l'attestato di qualità e di attestazione professionale dei servizi prestati dai soci, che richiedono pertanto l'iscrizione nell'apposita sezione II dell'elenco, occorre evitare qualsiasi possibile confusione, anche nei relativi atti costitutivi, statuti, regolamenti interni, siti o altra documentazione riconducibile all'associazione, in merito alla natura di tale attestato.
L'attestato in questione non può essere assimilato ad una "certificazione di qualità" o ad un "accreditamento" o riconoscimento professionale, ma può unicamente attestare (art. 7 Legge 4/2013):
- la regolare iscrizione del professionista all'associazione,
- i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa,
- gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione,
- le garanzie fornite dall'associazione all'utenza, tra le quali l'attivazione dello sportello per i consumatori
- e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale,
- nonché l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato.
Tale attestazione deve sempre riportare nell'intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all'associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell'aderente all'associazione.
In allegato alla circolare un fac-simile dell'attestato (formato pdf e in formato docx).
In merito all'iscrizione nell'elenco, con riferimento, infine, alla modulistica reperibile sul sito all'indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/modulistica):
- Istruzioni per la compilazione dei modelli (Ultimo aggiornamento 5 settembre 2017)
- Modello iscrizione elenco - Associazioni professionali
- Modello iscrizione elenco - Forme aggregative
- Attività professionali - allegato 1
- Forme aggregative - allegato 1 bis
- Associazioni professionali - allegato 2
si evidenzia che l'invio della documentazione richiesta ai fini dell'inserimento dell'associazione professionale e/o forme aggregative nell'Elenco deve essere completo di:
- Dichiarazione;
- Allegato 1 (eventuale);
- Allegato 2;
- Documento d'identità del legale rappresentante dell'associazione in corso di validità.
Si ricorda al riguardo che, a seconda della richiesta di iscrizione (sezione I costituita dalle associazioni che non rilasciano attestazione di qualita' dei servizi professionali prestati dagli associati, sezione II dell'elenco costituita da associazioni che rilasciano l'attestazione di qualita' dei servizi), le associazioni dovranno "barrare" il riquadro presente nella prima o nella seconda sezione del modulo della dichiarazione.
In particolare, le associazioni che presentano domanda per la sezione II, nel modulo Allegato 2 non devono compilare le seguenti voci della SEZIONE I: "Numero associati" e "Soggetto od organismo incaricato del controllo dell'applicazione del codice di condotta", ma limitarsi a compilare le corrispondenti voci della SEZIONE II.
L'elenco infatti è distinto in tre sezioni:
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Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci
Si tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non intendono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque previste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il codice di condotta e lo sportello per il consumatore) -
Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci
Sono quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento all’iscrizione: è evidente che questo comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell’associazione stessa. -
Forme aggregative
Sono quelle associazioni, previste dall’art. 3 della legge, che riuniscono diverse associazioni professionali.