L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello AGI/1 per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo (art. 70-bis) da parte del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo (Provvedimento del 19 settembre 2018 n. 215450).
A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA.
Ricordiamo che l’art. 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha inserito nel dpr 633/72, dopo l’art. 70, il titolo V-bis Gruppo IVA, in base al quale i soggetti passivi d’imposta, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter, possono esercitare l’opzione per divenire un unico soggetto passivo denominato Gruppo IVA.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 ha stabilito le disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo.
I vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. I
soggetti che erano stati esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all’atto dell’opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (art. 70-quater, comma 5).
L’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto.
Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4). Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all’estero.
Esercizio dell’opzione o della revoca
Il modello può essere presentato:
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dal 1º gennaio al 30 settembre.
In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; -
dal 1º ottobre al 31 dicembre.
In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3; art. 70-novies, comma 2).
In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.