Pubblicato in GU del 18.06.2018 n. 139 il Decreto del Ministero del Lavoro del 27 aprile 2018 contenente disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali.
Il decreto stabilisce che in caso di trasformazione, fusione o scissione, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione.
A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, devono essere allegati i seguenti documenti:
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la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, che deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. La situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio:
- in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalita' previste nel codice civile. In tali casi l'organo di amministrazione e' tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.
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e la relazione degli amministratori che deve indicare:
- le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria;
- le modalita' attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attivita' e delle finalita' proprie dell'impresa sociale;
- la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione.
Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonchè quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.