In Gazzetta Ufficiale pubblicato il Decreto legislativo che modifica la disciplina relativa ai pacchetti e servizi turistici (D.Lgs. del 21 maggio 2018, n. 62), in attuazione della Direttiva 25 novembre 2015, n. 2015/2302 prevedendo tra le novità, una nozione più ampia di pacchetto turistico e maggiori tutele ai viaggiatori attraverso l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore e del venditore.
In merito all'ampliamento della nozione di "pacchetto turistico", viene eliminato il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, con l'intenzione di coprire un elenco più ampio di fattispecie, chiarendo che sono ricompresi:
- i contratti on-line
- i pacchetti “su misura”
- i pacchetti “dinamici”.
Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
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tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
- acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
- offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
- pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
- combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui e' concluso il primo contratto a uno o piu' professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al piu' tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Tra i maggiori diritti previsti per i viaggiatori, se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8% (attalmente sarebbe il 10%), il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'organizzatore, puo' accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.