Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05.06.2018, il Decreto legislativo del 18 maggio 2018 n. 60 riguardante l’accesso da parte delle Autorità fiscali ai dati e alle informazioni in materia di antiriciclaggio al fine di garantire una cooperazione amministrativa efficiente tra gli Stati membri.
A livello quindi di normativa nazionale, il decreto attuativo in questione è intervenuto, modificando e integrando, l’articolo 3, Dlgs 29/2014, con cui è stata recepita la direttiva 2016/2258/Ue del Consiglio del 6 dicembre 2016 (“DAC5”), fonte comunitaria principale in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, integrata e modificata nel tempo dalle molteplici direttive, che si sono succedute nell’ambito dello scambio di informazioni.
Ricordiamo che l'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze, quest'ultimo, con apposito provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa.
I servizi di collegamento (corrispondono alle articolazioni dell’Amministrazione finanziaria individuate dal decreto Mef 29 maggio 2014, ossia l’Ufficio cooperazione internazionale della Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle entrate, e il Reparto analisi e relazioni internazionali del Comando generale della Guardia di finanza), ciascuno secondo le competenze stabilite, forniscono all'autorità richiedente dell'altro Stato membro tutti gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa.
In particolare, in merito alle modifiche apportate dal Dlgs 60/2018 appena pubblicato in GU:
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viene previsto che le articolazioni competenti potranno accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust produttivi di effetti fiscali in Italia, conservate in apposite sezioni speciali del Registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, secondo quanto previsto dall’articolo 22, Dlgs 231/2007 e l’effettiva attuazione è subordinata all’emanazione di un apposito decreto interministeriale del ministro dell’Economia e delle Finanze e del ministro dello Sviluppo economico, che stabilirà:
- dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti obbligati e le modalità e i termini di comunicazione
- le modalità di consultazione da parte delle Autorità di vigilanza e degli altri soggetti interessati
- con specifico riferimento ai trust fiscalmente rilevanti, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e l’Agenzia delle entrate.
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Dopo il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti:
- comma 3-bis, disponendo che ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative di cui sopra, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza e' consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui all'articolo 19 del predetto decreto legislativo, e conservati ai sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo.
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comma 3-ter, con il quale sono indicate le modalità di acquisizione di dette informazioni, ovvero secondo il quale l’accesso è consentito indistintamente alle articolazioni preposte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, se le informazioni antiriciclaggio sono detenute da soggetti che già comunicano all’Agenzia le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti ai sensi dell’articolo 4, legge 95/2015 (ossia banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia).
Inoltre l’accesso è effettuato esclusivamente attraverso le articolazioni della Guardia di finanza, nel caso in cui le informazioni siano nella disponibilità dei soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esempio, professionisti o prestatori di servizi di gioco). A tale scopo è prevista la stipula di un’apposita convenzione tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza che regoli i rapporti tra le due autorità, da redigere entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. - comma 3-quater, secondo il quale l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui al comma 3-bis e' altresi' consentito nello svolgimento dei controlli finalizzati alla verifica del corretto adempimento delle procedure di adeguata verifica ai fini fiscali, previste in attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.
Le nuove misure si applicano alle richieste di informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2018.