I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per effetto dell’adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi medesimi accedono al regime premiale di cui all’articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, se:
- la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile;
- nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali;
- la congruità e la coerenza sussistono per tutti gli studi di settore applicabili;
- hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
Per il periodo d’imposta 2017 pertanto, accedono al regime premiale i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore individuati nell’Allegato n. 1 del presente Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 n. 110050.
I vantaggi del regime premiale
Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011 nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi:
- sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d) , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.