Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e in vigore dal 27 aprile 2018, il decreto ministeriale dell'8 marzo 2018, n. 37 che modifica i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense per il 2018 (Decreto del Min. Giustizia del 10.03.2014 n. 55).
Tra le principali novità segnaliamo quella relativa all'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e procedura di negoziazione assistita, la quale viene liquidata in base ai parametri numerici di cui alla seguente tabella.
L'attività viene divisa in tre fasi (le fasi costituiscono raggruppamenti di attività generalmente svolte fino ad un determinato momento processuale) e per ognuna di esse sono stati previsti compensi specifici, a seconda del valore di riferimento (ne vengono indicati sei a seconda del valore della controversia):
25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
N.B. Il Decreto 8 marzo 2018, n. 37 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle liquidazioni successive al 27 aprile 2018.
VALORE
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da 0,01 €
a 1.100,00 € |
da 1.100,01 €
a 5.200,00 € |
da 5.200,01 €
a 26.000,00 € |
da 26.000,01 €
a 52.000,00 € |
da 52.000,01 €
a 260.000,00 € |
da 260.000,01 €
a 520.000,00 € |
Fase dell'attivazione
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60
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270
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420
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510
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960
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1.305
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Fase di negoziazione
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120
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540
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840
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1.020
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1.920
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2.610
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Conciliazione
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180
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810
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1.260
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1.530
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2.880
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3.915
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Tra le altre novità, in merito ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, viene previsto:
- un aumento del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.
- che quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (precedentemente era il 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (in precedenza il 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (in precedenza 20).
- nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti (comma 10-bis).