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COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI DI ARTISTI: AL VIA I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

3 minuti, 04/05/2018

Cooperative e associazioni di artisti: al via i contributi a fondo perduto

Stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto per cooperative e associazioni di artisti che si fanno carico della manutenzione straordinaria degli immobili statali a loro locati

Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 05/04/2018
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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Definiti i criteri di assegnazione dei contributi a fondo perduto in favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano, che effettuano opere di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dello Stato, assegnati in locazione o concessione dall'Ente gestore (Decreto del 5 aprile 2018 pubblicato in GU 101/2018).

Nei limiti delle risorse assegnate al fondo, i contributi a favore dei soggetti locatari e dei concessionari di tali immobili, sono riconosciuti in proporzione alle spese sostenute per le opere di manutenzione straordinaria, fino all'80% delle stesse e comunque non oltre l'importo di € 200.000 per l'intera durata dell'atto di concessione o del contratto di locazione.

Tale limite puo' essere ridotto dall'ente gestore in relazione alla disponibilità dei fondi e al numero di immobili coinvolti.

Per opere di manutenzione straordinaria si intendono, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001 e s.m.i.:

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari nonche' del carico urbanistico purche' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;

inclusi quelli che comportino un mutamento d'uso non urbanisticamente rilevante ai sensi della medesima normativa. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali, gli interventi non devono recare pregiudizio all'integrita' e alla salvaguardia dell'immobile tutelato e devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice.

Ai fini dell'erogazione dei contributi, l'ente gestore verifica e attesta la corretta esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria in base alla normativa vigente, tenuto conto del progetto presentato dall'assegnatario dell'immobile in sede di gara.

A tal fine, il locatario/concessionario produce all'Ente gestore i giustificativi, che attestino le spese sostenute attraverso fatture, bonifici o altri documenti contabili di equivalente valore probatorio, di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino al momento della eventuale emissione del S.A.L.

I contributi vengono erogati in unica soluzione, a conclusione dei lavori ovvero, per lavori di particolare complessità e durata, per stati d'avanzamento non superiori a tre e per tipologie di lavorazioni omogenee. Non sono previste anticipazioni.

Centri di produzione artistica

Ricordiamo che il Decreto legge 91/2013 (c.d. Decreto Valore Cultura), al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, ha stabilito che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri.

I beni immobili sopra individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario.

Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale.

L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute.

Con il Decreto del MEF del 5 aprile 2018 appena pubblicato in GU, sono stati individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui sopra, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo.

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Allegato

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05.04.2018
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