Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale in alternativa al regime analitico del reddito d’impresa (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006).
Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione dell'11 aprile 2018 n. 28, in merito a diversi quesiti posti dall'istante:
- ai fini della validità dell’opzione per il regime catastale, tra i comportamenti concludenti rilevanti possono rientrare solo i versamenti effettuati in corso d’anno, e la relativa dichiarazione dei redditi, o se si deve tener conto anche del calcolo delle imposte rappresentato nel bilancio?
- nonostante l’opzione per il regime catastale, è possibile, in qualità di consolidata, optare per il regime della tassazione di gruppo insieme alla propria controllante?
- nell’ambito di un gruppo in cui a una delle due società che lo costituiscono non può essere applicata la disciplina Ace (in quanto società agricola che determina “catastalmente” il reddito), l’eccedenza Ace formata dalla società idonea alla sua “produzione” (nel caso di specie, la controllante) può essere utilizzata all’interno del consolidato fiscale per ridurre il reddito di gruppo in presenza di una società (come quella istante) che di per sé non è idonea alla “produzione” di una propria Ace?
- le società agricole che optano per la tassazione catastale, possono applicare, in caso di cessione di beni immobili, la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze in tema di beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni?
- in costanza del regime “catastale”, gli interessi passivi indeducibili negli esercizi precedenti all’esercizio dell’opzione, possono essere dedotti in base alle regole previste dall’articolo 96, comma 4, Tuir?