L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle operazioni relative alle valute virtuali (bitcoin), in risposta all’Interpello n. 956-39/2018, che qui alleghiamo.
Il quesito
Il quesito è stato posto da un contribuente lavoratore dipendente frontaliero in Svizzera e, quindi, soggetto ad imposta alla fonte in Svizzera, il quale nel corso dell’anno 2013 aveva acquistato alcuni bitcoin, su un sito “exchanger”, depositati su un proprio address privato. Nel corso del 2017, ha utilizzato parte dei bitcoin detenuti per acquistare 3 kg di oro da investimento su un sito internet (intermediario estero) che consente l’acquisto di oro direttamente tramite bitcoin. L’oro era inizialmente depositato a nome dell’intermediario estero presso un depositario estero, con sede in Svizzera.
Il contribuente ha, successivamente chiesto il trasferimento a proprio nome dell’oro acquistato, che è rimasto presso il depositario estero, si chiede quindi se l’acquisto dell’oro con i bitcoin genera una plusvalenza fiscalmente rilevante.
L’Agenzia ha precisato che:
- per quanto riguarda la tassazione dell’operazione di acquisto dei 3 kg di oro oggetto del presente interpello, qualora i bitcoin detenuti abbiano superato il valore di euro di 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi nel periodo d’imposta 2017, l’acquisto dell’oro avrà comportato il realizzo di una plusvalenza, per effetto del prelievo dei bitcoin dal wallet, che deve essere indicata nel quadro RT della Dichiarazione dei Redditi - Persone Fisiche e assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.
Tale plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il controvalore in euro dell’oro acquistato e il costo dei bitcoin calcolato sulla base del criterio L.I.F.O., il costo deve essere documentato dal contribuente.
Nel caso di specie, il contribuente afferma di non essere in grado di documentare il costo dei bitcoin, in quanto il sito dove li ha acquistati è stato chiuso, ma dichiara di essere in grado di dimostrare l’avvenuto bonifico verso l’exchanger. Nel presupposto che a fronte di tale bonifico, il contribuente abbia acquistato esclusivamente bitcoin e che gli stessi non siano stati oggetto di successive operazioni, il contribuente può determinare il costo di acquisto come costo medio derivante dal bonifico effettuato diviso il numero di bitcoin acquistati.
- il contribuente è tenuto alla compilazione del quadro RW, sia in relazione all’oro detenuto che ai bitcoin eventualmente ancora detenuti al termine del periodo d’imposta.
- le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato (c.d. IVAFE), in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura “bancaria” (cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).