Firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto del 12 aprile 2018 pubblicato in GU del 21.04.2018, che disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 1, commi da 945 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, le modalità con cui i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi di terzi.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (articolo 1, commi da 945 a 959, legge 205/2017).
Con il presente provvedimento vengono definite le regole relative al contenuto dell’istanza telematica che i soggetti interessati devono presentare per ottenere l’autorizzazione prevista dalla legge di bilancio 2018.
In particolare, i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici presso depositi ausiliari, cioè depositi fiscali o presso depositi di destinatari registrati di cui non sono titolari, devono presentare un'istanza telematica prima dell'inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario, recante le seguenti informazioni, a pena di inammissibilità:
- la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale nonché, nel caso di persone giuridiche e di società, anche l'elenco dei soci;
- l'indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione ovvero la propria casella di posta elettronica certificata, qualora posseduta;
- la tipologia di prodotti energetici che intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n.684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato Il, punto 11 (CPA);
- gli estremi della licenza fiscale di cui all'articolo 25 del TUA, qualora posseduta;
- gli estremi dell'autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato di cui all'articolo 8, comma 1, del TUA, qualora posseduta;
- gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017.