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AGEVOLAZIONI ZFU: LE REGOLE PER I NUOVI BANDI

3 minuti, 12/04/2018

Agevolazioni ZFU: le regole per i nuovi bandi

Le piccole e micro imprese e i professionisti localizzati nelle ZFU potranno presentare le domande per l'accesso alle agevolazioni dal 4 al 23 maggio 2018, ecco le regole del MISE

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 172230 del 09/04/2018
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ascolta la versione audio dell'articolo

Chiarimenti e indicazioni sui nuovi bandi di concessione delle agevolazioni fiscali e contributive a favore delle piccole e micro imprese e dei professionisti localizzati nelle zone franche urbane, alla luce delle novità introdotte dal Dm 5 giugno 2017, che ha modificato il Dm 10 aprile 2013, forniti dal Ministero dello sviluppo economico con Circolare del 9 aprile 2018 n. 172230, che qui alleghiamo.

Vengono definiti anche i termini per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni nelle Zfu individuate dalla delibera Cipe n. 14 dell’8 maggio 2009 non comprese nell’ex obiettivo Convergenza. Si tratta delle zone franche urbane di:

  • Pescara
  • Matera
  • Velletri
  • Sora
  • Ventimiglia
  • Campobasso
  • Cagliari
  • Iglesias
  • Quartu Sant'Elena

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

  1. esenzione dalle imposte sui redditi;
    Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario all’interno del territorio della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
    - 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
    - 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
    - 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
    - 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
  2. esenzione dall’IRAP;
    Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di agevolazione, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00, per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate
  3. esenzione dall’IMU;
    Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività economica, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione.
  4. esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
    Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale del Lavoro in cui ricade la ZFU, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
    - 100%, per i primi cinque anni;
    - 60%, per gli anni dal sesto al decimo;
    - 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo;
    - 20%, per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.

Presentazione delle domande

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it/ dalle ore 12:00 del 4 maggio 2018 e fino alle ore 12:00 del 23 maggio 2018, sulla base del Modello di istanza riportato nell’allegato n. 2 alla presente circolare.
In allegato alla circolare sono altresì riportati il modello:

  • di attestazione sulla localizzazione all'interno della ZFU (Allegato 3)
    Ove la ubicazione dell’ufficio o locale all’interno della ZFU venga attestata, in conformità al modello riportato nell’allegato n. 3 alla presente circolare, dal Comune in cui la medesima ricade, il requisito di ubicazione all’interno della ZFU non viene ricompreso nei controlli di cui all’articolo 18, comma 1, del d. m. 10 aprile 2013, relativi alla verifica sulla corretta fruizione delle agevolazioni.
  • di dichiarazione inizio attività dei professionisti (Allegato 4)
    Per i professionisti, alla comunicazione di inizio attività deve essere altresì allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 4 alla presente circolare) comprovante l’assolvimento dell’iscrizione alle casse/enti previdenziali per l’adempimento degli obblighi contributivi ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

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Allegato

Circolare del MISE del 9 aprile 2018 n. 172230
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