Firmato dal Ministro il decreto "Gruppo IVA" del 6 aprile 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2018, che qui alleghiamo, che da attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2017 (articolo 1, comma 24, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), in attuazione dell'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE.
La legge di bilancio per il 2017 aveva previsto che, a partire dal 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo (le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria), possano optare per la costituzione del Gruppo IVA, quale unico soggetto passivo ai fini IVA.
Il rappresentante del Gruppo presenta in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità previste dal Provvedimento di cui al comma 5, art. 70-duodecies del decreto 633/72.
Al gruppo IVA viene attribuito un proprio numero di partita iva, cui è associato ciascun partecipante.
In sede di prima applicazione, la dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l'esercizio di detta opzione.
Il decreto, che qui alleghiamo, detta le disposizioni in merito a:
- Costituzione del Gruppo IVA
- Diritti e obblighi del Gruppo IVA
- Fatturazione e Certificazione dei corrispettivi
- Registrazioni liquidazioni e versamenti
- Comunicazioni periodiche e dichiarazioni
- Rimborsi IVA