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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA): LE REGOLE PER LA DETRAZIONE DEL 19%

1 minuto, 10/04/2018

Disturbi specifici di apprendimento (DSA): le regole per la detrazione del 19%

Pubblicato il Provvedimento contenente le regole per la detrazione Irpef del 19% relativa alle spese sostenute dal 2018, dai soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa)

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 75067 del 06/04/2018
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative della nuova detrazione Irpef relativa alle spese sostenute dai soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), con la pubblicazione del Provvedimento del 6 aprile 2018 n. 75067, definendo i requisiti necessari per fruire della detrazione, gli strumenti compensativi e i sussidi tecnici e informatici rilevanti per il riconoscimento della detrazione.

La detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche, prevista nella misura del 19% spetta per le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, dai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute nell’interesse dei familiari (con diagnosi Dsa) fiscalmente a carico.

Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

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Allegato

Provvedimento del 06.04.2018 n. 75067
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