Pubblicato sulla GU del 05.04.2018 n. 79 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018 con il quale sono state adottate le nuove procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia e oggetto di acquisto intracomunitario.
Tali procedure hanno lo scopo di contrastare e prevenire fenomeni evasivi ed elusivi, in particolare dell’Iva.
Vediamo i soggetti tenuti all'adempimento e contenuto e termini della comunicazione.
I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, sono tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale (di seguito Dipartimento per i trasporti) i dati riepilogativi dell'operazione.
Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sono altresì tenuti ad allegare alla relativa richiesta copia del modello F24-Elementi identificativi, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.
A loro volta, coloro che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni devono comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati. Nel caso di acquisto di veicoli nuovi, inoltre, assolvono l’obbligo del versamento dell’Iva mediante il modello F24-Elementi identificativi.
La comunicazione e' altresi' effettuata nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
Le case costruttrici di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi assolvono alla comunicazione attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.
Per le case costruttrici costituite all'estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento puo' essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro societa' costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entita', per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Assolti gli adempimenti di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria e' assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti.
Contenuto della comunicazione
La comunicazione dei soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario, deve contenere:
- il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla comunicazione;
- il numero di identificazione individuale di cui all'art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 nonche' la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identita' qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;
- il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonche' l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l'avvenuta radiazione per «esportazione»;
- la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.
La comunicazione coloro che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio oggetto dell'acquisto intracomunitario, deve contenere:
- il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sara' immatricolato il veicolo;
- il numero di identificazione individuale di cui all'art. 214 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 nonche' la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identita' qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta;
- il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonche' l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; tali informazioni sono tratte, a seconda dei casi, dal certificato di omologazione comunitario o dalla carta di circolazione, emessa nel Paese dell'Unione europea di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l'avvenuta radiazione per «esportazione»;
- la data e il prezzo di acquisto del veicolo; tali informazioni sono tratte dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione;
- il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente.
Per entrambe le due categorie di soggetti, nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia, devono produrre una comunicazione contenente:
- il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione;
- il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato;
- la data e il prezzo dell'acquisto, nonche' l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero;
- la data della cessione;
- il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione;
- i dati identificati dell'acquirente straniero.
La comunicazione deve essere effettuata entro 15 giorni successivi all'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine e' previsto nel caso di comunicazione conseguente alla cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia.
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 5 aprile 2018 e dalla stessa data sono abrogati il decreto 30 ottobre 2007 e il decreto 29 marzo 2011, nonché ogni altra disposizione in contrasto con le nuove norme.