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SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI 2018: DEFINITI I MEZZI DI PAGAMENTO VALIDI

1 minuto, 05/04/2018

Spese carburanti e lubrificanti 2018: definiti i mezzi di pagamento validi

Dal 1° luglio 2018, ai fini della detraibilità Iva e deducibilità della spesa, l'acquisto di carburante e lubrificante è possibile con tutti i mezzi di pagamento ad esclusione del contante

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero 73203 del 04/04/2018
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblichiamo il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 n. 73203 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal 1° luglio 2018.

Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:

  • bonifico bancario o postale,
  • assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali,
  • addebito diretto in conto corrente,
  • carte di credito,
  • bancomat
  • carte prepagate,
  • ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente

Il presente provvedimento ha individuato così le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.
Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel presente provvedimento.

Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

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Allegato

Provvedimento del 04.04.2018 n. 73203
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Commenti

Alfredo Zollino - 20/04/2018

Ho letto un po' di cose in giro sulla questione e sono più confuso di prima. Basta pagare col bancomat per portarsi in detrazione costo e IVA (quindi si potrebbero registrare in contabilità le ricevute) o deve sempre seguire una fattura da parte del gestore? Grazie e buon lavoro

Lucia - 06/04/2018

Buongiorno, questa normativa è valida anche per le schede carburante mensili da intendersi saldate con contanti anticipati dai dipendenti? Grazie per la risposta

dawnraptor - 09/04/2018

Per quanto ho capito, la scheda carburante viene abolita dal 1/7/18. Non mi pare siano previste eccezioni.

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