Anche per l'anno 2018, gli studenti iscritti ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica, potranno usufruire del contributo una tantum (erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA) previsto per l’acquisto di strumenti musicali nuovi.
A definirne le regole e le modalità applicative dell’agevolazione, il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2018 n. 60401, che qui alleghiamo.
Per gli acquisti effettuati nel 2018 il contributo spetta agli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500,00.
Tale importo è ridotto del contributo eventualmente fruito per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016 e nel 2017.
Nel provvedimento anche l'elenco aggiornato degli istituti musicali.
Gli adempimenti dei rivenditori e produttori
Ricordiamo che ai rivenditori o ai produttori degli strumenti musicali è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziate di 10 milioni di euro (per il 2018), assegnate in ordine cronologico.
Per fruire del credito d’imposta (così come indicato nel Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017), il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:
- il proprio codice fiscale,
- quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
- lo strumento musicale,
- il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.
Le comunicazioni del rivenditore, devono essere effettuate a decorrere dal 26 marzo 2018 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, o avvalendosi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di dieci milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente. La ricevuta indicherà inoltre l’ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016, e del contributo concesso nel 2017.
Pertanto, la ricevuta riporterà:
- l’importo del contributo pari al 65 per cento del prezzo di vendita nell’ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analoga agevolazione nel 2016 e/o nel 2017,
- ovvero l’importo del contributo al netto dello sconto già fruito in precedenza, del quale sarà data separata evidenza.