Anche per il 2018, per le cessioni di animali vivi di specie bovina e suina da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite nelle seguenti misure (di cui al n. 2 della tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972):
- del 7,65 per cento, per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo
- del 7,95 per cento, per le cessioni di animali vivi della specie suina.
con effetto dal 1° gennaio 2018, a confermarlo il Decreto del 2 febbraio 2018 pubblicato in GU del 17.03.2018 n. 64.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, in base alla quale tali percentuali di compensazione “sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%”.
In sostanza, per i produttori agricoli in regime IVA speciale ai sensi dell'art. 34, D.P.R. n. 633/1972:
- le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 sono soggette ad IVA con le aliquote ordinarie;
- la detrazione dell’IVA a credito è forfetizzata in misura pari all’importo derivante dall’applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione individuate con un apposito Decreto.
Il calcolo dell’IVA
IVA dovuta = IVA sulle vendite determinata con le aliquote ordinarie – IVA detraibile corrispondente alle percentuali di compensazione
Il regime speciale IVA costituisce un regime di detrazione forfetaria dell’imposta, secondo cui il tributo da utilizzare in detrazione non corrisponde a quello effettivamente conteggiato sugli acquisti e sulle importazioni, ma mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione stabilite con d.m. sull’ammontare delle cessioni di beni.
In sostanza, le fatture di vendita espongono le aliquote IVA ordinarie (4%, 10% e 22%), mentre il produttore agricolo versa la differenza tra l’aliquota ordinaria e la percentuale di compensazione, che è più bassa o uguale a quella ordinaria.