L'Italia è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, a limitare il diritto di detrarre l'IVA che grava sulle spese relative a taluni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, artistica o professionale al 40 %.
Nel caso in cui l'Italia dovesse chiedere un'ulteriore proroga oltre il 2019, la richiesta dovrebbe essere presentata alla Commissione unitamente alla richiesta di proroga entro il 1° aprile 2019.
La misura di deroga è stata concessa a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12.11.2016 la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
Nel 2018 quindi restano in vigore le attuali regole, l'Iva sull'acquisto dei seguenti veicoli stradali a motore:
- autovetture destinate al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8;
- autoveicoli per trasporto di cose e persone la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8;
- autocarri;
- motocicli con cilindrata non superiore a 350 cc.;
- ciclomotori (cilindrata fino a 50 cc.)
è detraibile al 40%, salvo alcune eccezioni, ed essendo una percentuale forfetaria, non è consentito dimostrare una quota di utilizzo effettivo maggiore del bene al fine di godere di una percentuale superiore.
La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonchè per gli agenti e rappresentanti di commercio.