Diventano operative le modifiche introdotte dal DL 193/2016 (articolo 7-quater, comma 27, lettere c, d, e), in merito al regime di tassazione opzionale del consolidato nazionale, in particolare in materia di rinnovo e revoca dell’opzione per la tassazione di gruppo delle imprese residenti, con la pubblicazione del decreto 1° marzo 2018, che sostituisce e abroga il precedente decreto attuativo 9 giugno 2004.
Ricordiamo che il regime di tassazione opzionale del consolidato nazionale consente alle società facenti parte di uno stesso gruppo di calcolare l’Ires in modo unitario, cioè su un’unica base imponibile data dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo (articoli da 117 e seguenti del Tuir).
In sintesi le modifiche apportate:
- al termine del triennio di validità, è previsto che l’opzione per il regime si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che non sia espressamente revocata con le modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione stessa. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.
- in caso di rinnovo tacito dell’opzione, la società o ente controllante può modificare il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, alle società che le hanno prodotte, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione.
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gli effetti dell’interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio a causa del venir meno del requisito del controllo.
Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante. In alternativa a questo, per effetto delle modifiche apportate dal Dl 193/2016, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione sono attribuite alle società che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.
Il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, alle società che le hanno prodotte è comunicato all'Agenzia delle entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma 3. - in merito alla revoca dell’opzione, si è stabilito che, anche in questo caso, la controllante è tenuta a comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo delle perdite residue attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione della revoca.