Il Garante della privacy con provvedimento del 1° febbraio 2018 n. 7810723 ha vietato ad un'Associazione l'invio di email promozionali (spam) agli indirizzi di posta elettronica certificata dei liberi professionisti, senza il consenso preventivo degli interessati, prescrivendo la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, provvedendo entro lo stesso termine a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato.
Ha infatti precisato che, come indicato nelle Linee Guida del 4 luglio 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare gli indirizzi pec contenuti nell'"indice nazionale degli indirizzi pec, per l'invio di e-mail promozionali.
Tale limitazione è evidenziata anche alla pagina web https://www.inipec.gov.it/note-legali secondo cui: «L'utilizzo dei dati acquisiti tramite accesso all'INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). In particolare, il Garante ricorda che senza il preventivo consenso dei diretti interessati non è lecito utilizzare gli indirizzi PEC contenuti nell'indice ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.