L'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina agevolativa (introdotta dalla legge di bilancio 2017) di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti, operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalle norme (vincoli e divieti di investimento), con la Circolare del 26 febbraio 2018 n. 3/E che qui alleghiamo.
L’obiettivo di tale disciplina è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario, si tratta quindi di una consistente incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine finalizzata a:
- offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
- aumentare le opportunità delle imprese di ottenere finanziamenti per investimenti di lungo termine;
- favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali
Sotto il profilo soggettivo, le attività finanziarie oggetto di investimento nell’ambito del PIR devono essere detenute dalla persona fisica investitore al di fuori dell’esercizio di una attività di impresa commerciale.
Per consentire ai destinatari delle somme investite di poter contare su risorse stabilmente destinate alla produzione di beni e servizi, il legislatore collega il regime fiscale al mantenimento dell’investimento per un periodo di tempo minimo pari a cinque anni (cd. minimum holding period).
Il trascorrere del minimum holding period ha l’effetto di consolidare tale regime di non imponibilità, relativamente ai redditi che si sono prodotti medio termine, e di consentirne l’applicazione ai redditi derivanti in futuro dagli strumenti per i quali sia già trascorso il predetto periodo minimo di detenzione purché mantenuti nel piano.
In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni.
Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento del controvalore conseguito con il rimborso, in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime.
In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.