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START UP INNOVATIVE: OPERATIVE LE MODIFICHE AGLI INCENTIVI SMART&START

3 minuti, 19/02/2018

Start up innovative: operative le modifiche agli incentivi Smart&Start

Smart&Start Italia: allargato il perimetro dei soggetti beneficiari, nuove modalità di rendicontazione, tra le spese ammissibili inseriti gli investimenti per marketing e web marketing

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 102159 del 14/02/2018
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
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Nuova Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (Circolare del 14 febbraio 2018 n. 102159) che rende operative le modifiche e integrazioni alla circolare ministeriale 10 dicembre 2014, n. 68032, già previste dal Decreto ministeriale del 9 agosto 2017, in merito ai criteri e modalità di concessione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

Tra queste ricordiamo:

Modifiche al punto 4 della Circolare del 2014 - Soggetti beneficiari

  • possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (in precedenza erano 48 mesi)
  • il punto 4.2 è sostituito dal seguente: Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, e entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al Registro delle
    imprese sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 e successive modifiche e integrazioni. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione della società, nonché la copia della richiesta di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere presentate al Soggetto gestore entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione suddetta. La mancata costituzione della società nonché la mancata richiesta di iscrizione della stessa nella sezione speciale del Registro delle
    imprese oltre il predetto termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni determina la decadenza della domanda di ammissione.
    L’effettiva iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento di cui al punto 6.3 e la conseguente revoca delle agevolazioni concesse.
    La costituzione della società senza la partecipazione in qualità di socio di uno o più soggetti indicati come componenti della compagine nel piano di impresa di cui al successivo punto 5.8, deve essere preventivamente oggetto di richiesta via PEC al Soggetto gestore che provvede, anche a seguito di un eventuale colloquio, a valutarne la coerenza con il piano di impresa e a comunicare l’approvazione o il diniego della richiesta stessa. In caso di diniego, il mancato ripristino dell’assetto societario indicato nel piano di impresa determina la decadenza della domanda di ammissione.

Modifiche al punto 10Spese ammissibili

  • Sono agevolabili entro il limite del 20% dell’importo totale ammesso per le altre categorie di spesa gli investimenti in marketing e/o web marketing, intese quali spese relative alla definizione della strategia di ingresso sul mercato e alle attività propedeutiche alla promozione dell’innovazione oggetto del programma di investimento proposto, ivi incluse le spese di pubblicità e di promozione di carattere non ricorrente riconducibili a piani pluriennali finalizzati al lancio dell’innovazione proposta.

Modifiche al punto 13Erogazione delle agevolazioni dei programmi di investimento, ovvero modalità per la nuova metodologia di rendicontazione delle spese d'investimento e dei costi di esercizio attraverso fatture non quietanzate

  • La rendicontazione di stati di avanzamento lavori avviene mediante la presentazione di:
    a) titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate);
    b) titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento dovrà essere dimostrato entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dall’accreditamento delle relative agevolazioni da parte del Soggetto gestore, pena la revoca delle agevolazioni concesse (fatture non quietanzate).

In fine ricordiamo che lo strumento Smart&Start Italia finanzia progetti che prevedono programmi di spesa, di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento e sostenere costi di gestione aziendale.

In allegato la Circolare del 14.02.2018 e il testo aggiornato della Circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 68032 del 10 dicembre 2014.

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Allegati

Circolare del MISE del 14.02.2018 n. 102159 - Smart&Start
Circolare del MISE del 10.12.2014 n. 68032 - Testo aggiornato
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