A seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte di imprese che svolgono attività di sviluppo di software, il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare del 9 febbraio 2018 n. 59990, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo con particolare riferimento ai criteri di individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore dei programmi informatici.
Con specifico riferimento alle attività di sviluppo di software, dalle indicazioni contenute nel Manuale di Frascati (la cui ultima edizione è stata pubblicata dall’OECD in data 8 ottobre 2015) emerge che le innovazioni legate al software, inteso quale prodotto finale, sono generalmente di tipo incrementale e, in quanto tali, normalmente classificabili, ove aventi un effettivo contenuto di R&S, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale.
A tale proposito, in coerenza con i concetti e i criteri di qualificazione e classificazione delle attività di R&S, nei paragrafi 2.68 e ss. del Manuale viene chiarito, tra l’altro, che, affinché un progetto per lo sviluppo di un software venga classificato come R&S, la sua esecuzione deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica. In questo senso, un progetto che abbia per oggetto il potenziamento, l’arricchimento o la modifica di un programma o di un sistema esistente può essere classificato come R&S se produce un avanzamento scientifico o tecnologico che si traduce in un aumento dello stock di conoscenza. Con la precisazione, peraltro, che l’utilizzo del software per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce di per sé un avanzamento.
Il Manuale contiene inoltre alcuni esempi volti ad illustrare il concetto di R&S nell’ambito delle attività di sviluppo di software e altri esempi di attività routinarie o ordinarie che pur essendo correlate al software non presentano contenuti di R&S.
Per quanto riguarda la prima serie di esempi (par. 2.71), vengono menzionate le seguenti fattispecie:
- lo sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;
- la progettazione e la realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;
- gli sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;
- la creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;
- la creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.